Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31041 - pubb. 13/04/2024
Opposizione allo stato passivo e declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione
Cassazione civile, sez. I, 21 Febbraio 2024, n. 4600. Pres. Ferro. Est. Amatore.
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione
Con questa decisione, il Collegio ha inteso dare continuità all’orientamento per cui “Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere – con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento”.
[La peculiarità dell’odierna vicenda processuale, che risulta ben inquadrata anche nel precedente sopra ricordato (Cass. n. 6337/2014), risiede nel fatto che, dopo l’emissione dei due decreti ingiuntivi nn. 163 e 164/2012, azionati a tutela di un credito professionale, le parti decidevano di concludere una transazione, con la quale concordavano che il credito portato dai decreti ingiuntivi potesse essere “azionato”, entro e non oltre la soglia di 200.000 euro; tuttavia lo stesso giorno della transazione le medesime parti comparivano innanzi al giudice istruttore delle due cause riunite di opposizione ai decreti per rinunciare agli atti del giudizio di opposizione (senza, peraltro, far menzione dell’intervenuta transazione) e per far dichiarare, come poi avvenuto, l’estinzione del giudizio con ordinanza, con l’evidente conseguenza che i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non si concludevano con una sentenza accertativa o meno del diritto di credito, ma con una decisione in mero rito che sanciva l’estinzione dei predetti giudizi.
Ne consegue che il giudicato emergente dal decreto ingiuntivo non potrà riguardare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi verificatisi dopo la sua pronuncia (nel caso di specie, la stipulazione del contratto transattivo), perché, anche nella ipotesi in cui essi fossero stati dedotti nel giudizio di opposizione e fossero stati oggetto di accertamento - evenienza, peraltro, neanche verificatasi nel caso di specie, ove in realtà le parti nulla avevano dedotto innanzi al giudice istruttore, che aveva dichiarato l’estinzione dei giudizi di opposizione a d.i. - tali fatti non sarebbero stati accertati né negativamente né positivamente da una successiva sentenza, essendovi stata nella vicenda di epilogo una mera finale pronuncia di rito dichiarativa della richiesta estinzione dei giudizi.
Detto altrimenti, il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi per la estinzione del giudizio di opposizione a d.i. fa sì che risulti incontestabile ciò che era accaduto prima dell’emissione dei provvedimenti monitori, ma non già quello che è successo dopo, e dunque anche la transazione intervenuta medio tempore nel corso dei giudizi di opposizione, poi oggetto del provvedimento di estinzione.
I principi sopra ricordati sono stati anche recentemente riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 36308/2023, in motivazione), ove è stato di nuovo espressamente argomentato e deciso che “la definitività della sentenza che dichiari l’inammissibilità, per ragioni di rito, della proposta opposizione a decreto ingiuntivo determina un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso origina) ed anche sull’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo (siano essi dedotti o meno con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.), precludendone la deduzione, ad opera dell’ingiunto, con un’azione di accertamento negativo, di ripetizione dell’indebito o con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (espressamente, sul punto, Cass. 19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044; analogo effetto deriva da provvedimenti di chiusura in rito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quali la estinzione - Cass. 24/09/2018, n. 22465 – o la improcedibilità per tardiva costituzione dell’opponente: Cass. 03/03/2004, n. 4294). E sull’equiparazione al giudicato della definitività del decreto ingiuntivo, con principio affermato per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima (da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti)”.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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