Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32457 - pubb. 09/01/2025
Ammissione di crediti non contestati, art. 111-bis l.fall., nozione di non contestazione e contegno tenuto nel corso del giudizio di opposizione
Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2024, n. 27852. Pres. Terrusi. Est. Pazzi.
Ammissione crediti non contestati - Art. 111-bis l.fall. - Nozione di non contestazione - Contegno tenuto nel corso del giudizio di opposizione - Contumacia - Esclusione
In tema di ammissione al passivo di crediti non contestati, l'art. 111-bis l.fall. concerne condizioni anteriori al procedimento di verifica che lo rendano inutile ove gli organi della procedura concordino con il creditore circa la collocazione del credito ed il suo ammontare; tale norma non trova invece applicazione quando l'accertamento del passivo sia già avviato e con riguardo al contegno tenuto nel giudizio di opposizione, cosicché, in tale contenzioso, vale il principio secondo cui la contumacia ex artt. 290 e ss. c.p.c. non assume alcun significato sul piano probatorio. (massima ufficiale)
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