Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32963 - pubb. 06/04/2025
Concordato preventivo: natura perentoria del termine per integrazioni e inutilizzabilità degli atti successivi
Cassazione civile, sez. I, 30 Marzo 2025, n. 8365. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.
Concordato preventivo - Proposta - Integrazione - Termine - Natura
Il termine concesso ex art. 162, comma 1, l. fall., per integrare la proposta di concordato è di natura perentoria e il suo decorso, quand’anche prorogato, determina la decadenza dalle facoltà processuali e comporta l’inammissibilità di proposte depositate successivamente, rilevando il solo stato degli atti alla data di scadenza del termine.
La presentazione di documentazione integrativa e modificativa dopo la scadenza del termine ex art. 162 l. fall., in assenza di ulteriore proroga autorizzata, è inammissibile e costituisce abuso del processo.