Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32976 - pubb. 16/04/2025

Conto corrente: mancata redazione per iscritto del contratto e onere della prova

Appello Firenze, 04 Aprile 2025. Pres. Primavera. Est. Nannipieri.


Mancata redazione per iscritto del contratto ex art. 117 TUB – Rapporto iniziato da oltre un decennio – Onere della prova a carico del correntista in ripetizione – Omessa consegna di copia del contratto a seguito di istanza ex 119 TUB – Insufficienza



Nel caso di rapporto di conto corrente iniziato da oltre un decennio, l'iniziale mancata redazione per iscritto del contratto non può dirsi provata dal correntista che agisce in ripetizione semplicemente deducendo l'omessa consegna di copia del contratto a seguito di istanza ex art. 119 TUB, posto che la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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