Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33587 - pubb. 18/09/2025
Effetti della sentenza di patteggiamento ai fini della esdebitazione
Cassazione civile, sez. I, 07 Luglio 2025, n. 18517. Pres. Terrusi. Est. Amatore.
Esdebitazione - Condizione ostativa indicata dall’art. 142, primo comma, n. 6, l. fall. - Sentenza di patteggiamento
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto della Corte d’Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile la domanda di esdebitazione formulata da un soggetto fallito condannato con sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente sosteneva l’erroneità della decisione per aver la Corte territoriale equiparato la sentenza di patteggiamento a una condanna ostativa ai sensi dell’art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., e per non aver sospeso il procedimento in attesa dell’esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
La Cassazione ha confermato la correttezza dell’equiparazione, rilevando che il testo dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., vigente al tempo della pronuncia della sentenza di patteggiamento, espressamente ne stabiliva l’equivalenza a una condanna, salvo diverse disposizioni di legge (inesistenti nel caso in esame). La Corte ha anche richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 6548/2025, che aveva già chiarito la natura processuale della disposizione e la sua applicabilità ratione temporis secondo il principio del tempus regit actum. È stata quindi esclusa qualsiasi rilevanza autonoma dell’affidamento in prova, in quanto solo la riabilitazione penale consente di superare la preclusione posta dalla condanna.
***
In tema di riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall’art. 142, primo comma, n. 6, l. fall., la sentenza di “patteggiamento” della pena deve ritenersi equiparata alla sentenza penale di condanna, alla luce del disposto normativo contenuto nell’ultimo periodo dell’art. 445, comma 1bis, c.p.p., ratione temporis applicabile, prima della riforma dettata dall’art. 25, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia)”. (Principio di diritto enunciato nella decisione) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale