Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33691 - pubb. 09/10/2025
Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e obblighi degli amministratori
Cassazione civile, sez. I, 01 Agosto 2025, n. 22219. Pres. Scoditti. Est. Falabella.
Società a responsabilità limitata - Accertamento della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - Pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese - Obblighi degli amministratori - Conseguenze - Deposito di bilancio che evidenzi la perdita - Causa di esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
Gli amministratori di società, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento della stessa, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 2485, comma 1, c.c., di darne pubblicità attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di ritardo od omissione, rispondono dei danni che la loro condotta abbia arrecato alla società, ai soci, ai creditori sociali o ai terzi, non potendo valere ad escludere la detta responsabilità la possibilità per i danneggiati di avvedersi della sussistenza della causa di scioglimento attraverso la consultazione delle scritture contabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto che la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, che aveva determinato il verificarsi della causa di scioglimento della società e che non era stata pubblicizzata dagli amministratori con l'iscrizione nel registro delle imprese, non potesse ritenersi esclusa dall'avvenuta iscrizione della relativa perdita nel bilancio dell'esercizio atteso che, da un canto, la responsabilità prevista dall'art. 2485 c.c. è ricollegabile alla sola omissione dell'adempimento pubblicitario e, dall'altro, alcun dovere collaborativo sussiste in capo ai danneggiati di rendersi parte diligente nell'esaminare le scritture contabili della società al fine di surrogare la condotta omissiva degli amministratori.). (massima ufficiale)
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