Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33882 - pubb. 19/11/2025

Ricorso per correzione di errore materiale e limite annuale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore

Cassazione civile, sez. III, 31 Luglio 2025, n. 22023. Pres. De Stefano. Est. Condello.


Ricorso per correzione di errore materiale - Art. 288, comma 3, c.p.c. - Limite annuale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore - Portata generale - Fondamento - Correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Applicabilità



Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina. (massima ufficiale)




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