Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34229 - pubb. 04/02/2026

Necessario il contraddittorio preventivo con i creditori nell’esdebitazione ex art. 283 CCII

Tribunale Verona, 12 Gennaio 2026. Est. Lanni.


Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII – Contraddittorio preventivo con i creditori – Necessità



A seguito di domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII, pur in difetto di previsione specifica, va assicurato il contraddittorio preventivo con i creditori (con la comunicazione dell’istanza e della relazione particolareggiata a cura del gestore della crisi e l’assegnazione di un termine di 15 giorni per osservazioni), la cui utilità si ricava dal fatto che i creditori devono essere indicati in apposito elenco allegato all’istanza, ai sensi dell’art. 283, comma 3, lett. a) CCII e che il contraddittorio preventivo assicura un miglior esercizio del diritto di difesa del debitore e dei creditori (che altrimenti sarebbe limitato al reclamo previsto dall’art. 283, comma 8, CCII), rispondendo ad evidenti esigenze di economia processuale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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