Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34279 - pubb. 13/02/2026
Irregolare notifica del decreto ingiuntivo e opposizione preventiva ex art. 615 c. 1 c.p.c.
Tribunale Napoli Nord, 26 Gennaio 2026. Est. Cirma.
Opposizione preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c. – Irregolarità notifica decreto ingiuntivo – Inammissibilità
Opposizione all’esecuzione – Titolo definitivo – Motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo – Inammissibilità
Secondo la giurisprudenza consolidata, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015, nonché Cass., 1° giugno 2004 n.10495; Cass., 14 giugno 1999 n.5884; Cass., 28 settembre 1996 n.8582; Cass., 12 febbraio 1998 n.1202; Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892; Cassazione civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cassazione civile, sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847). Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata ex art. 140 c.p.c., per cui la notifica del decreto ingiuntivo non può considerarsi inesistente e che, dunque, l’opposizione all’esecuzione è inammissibile, dal momento che eventuali vizi della notifica andavano fatti valere con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c..
Attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850) per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo. nel caso di specie, che le contestazioni sollevate attengono a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e che, dunque, potevano essere unicamente fatti valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell'Avv. Luca Caravella
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