Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34618 - pubb. 18/04/2026

Ricorribilità per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di correzione della sentenza

Cassazione civile, sez. II, 03 Marzo 2026, n. 4825. Pres. Falaschi. Est. Guida.


SENTENZA - Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento



In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi. (massima ufficiale)




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