Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35127 - pubb. 15/09/2026
Il vizio del deposito cartaceo dell'appello notificato via PEC è sanato dalla costituzione dell'appellato
Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2026, n. 20237. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
Notificazione via p.e.c. atto di appello – Costituzione appellante – Produzione cartacea con attestazione di conformità – Nullità – Costituzione appellato e mancata contestazione – Sanabilità
Sentenza collegiale in forma digitale – Mancanza di una delle due sottoscrizioni – Nullità – Sussistenza
La Corte d’appello non ha spiegato perché, nel caso in cui la copia analogica della notificazione sia stata depositata in assenza di impedimenti alla produzione telematica, il conseguente vizio (ammesso che sussista, in mancanza di contestazioni della controparte costituita: v. Cass. n. 1779/2026, che si rifà a Cass. S.u. n. 22438/2018) sarebbe insanabile e, in particolare, non sarebbe sanato dalla regolare e tempestiva costituzione del convenuto o appellato. Pertanto, come più volte già affermato e sempre in accoglimento di ricorsi proposti contro decisioni della medesima Corte di merito: «la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto» (Cass. n. 23109/2025; conf. Cass. nn. 24107/2025; 33601/2022, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con l’accoglimento del primo motivo, è restato assorbito il secondo, volto anch’esso a ottenere la cassazione della sentenza impugnata per nullità (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) derivante dalla violazione degli artt. 132, commi 2, n. 5, e 3, e 161 c.p.c. e dell’art. 15, comma 2, d.m. n. 44 del 2011 (n.d.r., nella fattispecie, la sentenza depositata telematicamente, è risultata priva della sottoscrizione (tanto in forma autografa che digitale) del presidente del collegio, mentre recava la sola sottoscrizione digitale del consigliere relatore, per cui, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte, «la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni è affetta da nullità sanabile ex art. 161, co. 1 c.p.c. (c.d. sottoscrizione insufficiente); una volta pubblicata la prima sentenza, il giudice si spoglia della potestas iudicandi e non può validamente rinnovarla; il vizio va fatto valere mediante impugnazione» (Cass., Sez. I, Ordinanza n. 14359 del 22 maggio 2024) e «la sentenza collegiale deve recare la sottoscrizione dell'estensore e del Presidente; la mancanza della sottoscrizione di uno di essi determina la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 119 disp. att. c.p.c., 132 e 161 c.p.c.; la sottoscrizione digitale del solo relatore su provvedimento nativo informatico non supplisce all’assenza della firma digitale del Presidente; la Corte dispone cassazione e rinvio in diversa composizione» (da ultimo, Cass.., Sez. III, Ordinanza n. 10823 del 24 aprile 2025; Cass., Sez. II, Ordinanza n. 15980 del 7 giugno 2024; Cass., Sez. L., Sentenza n. 7351 del 19 marzo 2024; Cass., Sez. II, Ordinanza n. 8808 del 3 aprile 2024)). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
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