Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35183 - pubb. 26/09/2026

Concordato preventivo: la continuità aziendale presuppone l’esistenza di un’azienda e non può essere configurata sulla sola proprietà di un bene destinato a future attività

Tribunale Roma, 25 Giugno 2026. Pres., est. Miccio.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Presupposto - Esistenza dell’azienda - Distinzione dal concordato liquidatorio - Società proprietaria di un immobile - Future attività imprenditoriali sul bene - Continuità aziendale - Esclusione



La distinzione tra concordato preventivo liquidatorio e concordato in continuità aziendale risiede nella natura dell’oggetto del piano: il primo ha ad oggetto un patrimonio da liquidare, mentre il secondo presuppone l’esistenza di un’azienda della quale sia prevista la prosecuzione diretta o indiretta; non può pertanto qualificarsi come concordato in continuità una proposta in cui manchi un complesso aziendale effettivamente esistente.


La mera proprietà di un bene immobile sul quale si prospetti il futuro svolgimento di attività economiche non integra l’esistenza di un’azienda e non consente di qualificare il concordato come concordato in continuità, ove manchino un’organizzazione di beni, rapporti e risorse già destinati all’esercizio dell’impresa; in tale ipotesi la proposta deve essere qualificata come concordato liquidatorio e deve rispettarne i relativi requisiti di ammissibilità, compresa la soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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