Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35357 - pubb. 05/11/2019
Il notaio risponde dell’omessa menzione dell’ipoteca anche se l’acquirente ne era a conoscenza, salvo che l’abbia accettata al momento del rogito
Cassazione civile, sez. III, 20 Febbraio 1987, n. 1840. Pres. Lo Surdo. Est. Giuliano.
Notaio – Diligenza professionale qualificata
Visure ipotecarie – Obbligo – Dispensa delle parti
Ipoteca preesistente – Conoscenza dell’acquirente – Irrilevanza
Omessa menzione dell’ipoteca – Errore scusabile – Esclusione
Conoscenza dell’acquirente – Momento rilevante
Il notaio è tenuto ad adempiere l’incarico con la diligenza del professionista qualificato, che comprende il compimento delle attività preparatorie necessarie alla stipula dell’atto, tra cui le visure ipotecarie e catastali e la corretta indicazione delle formalità pregiudizievoli.
L’obbligo del notaio di effettuare le visure ipotecarie e di menzionare le iscrizioni gravanti sull’immobile può essere escluso solo in presenza di una concorde ed espressa dispensa delle parti.
L’obbligo del notaio di accertare e indicare le iscrizioni ipotecarie permane anche quando l’acquirente sia a conoscenza dell’ipoteca e il venditore si sia obbligato a cancellarla, essendo la visura necessaria anche per verificare l’adempimento di tale obbligo.
L’omessa menzione nell’atto di una iscrizione ipotecaria non può ritenersi errore scusabile del notaio per la sola circostanza della possibile confusione tra formalità simili.
Ai fini dell’esclusione della responsabilità del notaio, la conoscenza e l’accettazione dell’esistenza dell’ipoteca da parte dell’acquirente devono essere accertate con riferimento al momento della stipulazione dell’atto notarile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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