La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35358 - pubb. 05/02/2019
I medici militari rispondono per non aver indagato le conseguenze neurologiche di un trauma cranico, limitandosi a curare le ferite esterne
Cassazione civile, sez. III, 22 Febbraio 1988, n. 1847. Pres. Mattiello. Est. De Rosa.
Responsabilità medica – Omessa diagnosi – Colpa lieve
Trauma cranico – Accertamenti diagnostici – Dovere del sanitario
Nesso causale – Epilessia post-traumatica – Valutazione
Causa sopravvenuta – Prova
Il medico risponde anche per colpa lieve, ai sensi dell’art. 1176 c.c., quando, in un caso ordinario, ometta di osservare le regole di comune acquisizione della scienza e della pratica medica, per inadeguatezza o incompletezza della preparazione professionale ovvero per omissione della media diligenza.
In presenza di un trauma cranico verificatosi in circostanze idonee a produrre conseguenze neurologiche, il sanitario è tenuto a svolgere tempestivi e adeguati accertamenti diagnostici, non potendosi limitare alla cura delle sole lesioni esteriori.
L’omessa diagnosi e la mancata terapia delle conseguenze di un trauma cranico possono assumere rilievo causale nell’insorgenza di una patologia epilettica e nei suoi esiti letali, ove tale nesso emerga dalle risultanze medico-legali.
L’esclusione del nesso causale per l’intervento di una causa sopravvenuta richiede l’accertamento dell’inesistenza di una colpa professionale originaria e la prova che la causa successiva sia stata di per sé sola idonea a produrre l’evento dannoso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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