La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35365 - pubb. 05/04/2019

È in colpa grave il chirurgo che affronta un intervento di alta specializzazione estraneo alla propria competenza professionale

Cassazione civile, sez. III, 26 Marzo 1990, n. 2428. Pres. Cruciani. Est. Favara.


Responsabilità medica – Natura extracontrattuale


Diligenza professionale – Medico chirurgo


Art. 2236 c.c. – Prestazioni di particolare difficoltà


Colpa grave – Incompetenza professionale


Nesso causale – Intervento chirurgico – Danno midollare


Onere della prova – Responsabilità del medico


Liquidazione del danno – Valutazione equitativa



In mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra medico e paziente, la responsabilità del sanitario per i danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale ha natura extracontrattuale, mentre il rapporto contrattuale sussiste tra il paziente e l’ente ospedaliero.


La diligenza richiesta al medico chirurgo, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., è quella del professionista qualificato, esercente l’attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione tecnica.


Nei casi di prestazioni mediche di particolare difficoltà tecnica, la responsabilità del professionista è limitata al dolo o alla colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c.


Integra colpa grave del medico l’affrontare un intervento di alta specializzazione al di fuori della propria competenza ed esperienza professionale, senza adeguati accertamenti diagnostici e con modalità tecnicamente incerte.


Il nesso causale tra intervento chirurgico e danno midollare irreversibile è ravvisabile quando l’evento lesivo sia conseguenza diretta delle modalità di esecuzione dell’operazione, desumibili anche dalla cartella clinica.


Il medico, per andare esente da responsabilità, deve provare l’esistenza di una causa non imputabile, quale il caso fortuito o la forza maggiore, idonea a interrompere il nesso causale.


La liquidazione equitativa del danno può tener conto delle condizioni patologiche preesistenti del paziente e della probabilità che l’evento lesivo si sarebbe comunque verificato nel tempo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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