La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35366 - pubb. 10/05/2019

Risponde l’ortopedico che ingessa un arto ustionato ritardando le cure, senza poter invocare la speciale difficoltà della prestazione

Cassazione civile, sez. III, 03 Marzo 1995, n. 2466. Pres. Scala. Est. Di Nanni.


Responsabilità medica – Natura contrattuale


Diligenza professionale – Regole della scienza medica


Art. 2236 c.c. – Limiti applicativi


Scelta terapeutica – Trattamento controindicato – Colpa


Accertamento del nesso causale – Giudizio di merito



La responsabilità del medico per l’esercizio dell’attività sanitaria ha natura contrattuale e comporta l’obbligo di adempiere la prestazione con la diligenza tecnica qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.


Il medico chirurgo è tenuto a conformare la propria condotta alle regole della scienza e della pratica medica conosciute al tempo dell’intervento, adottando le soluzioni terapeutiche più adeguate al caso concreto.


La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. non opera quando la prestazione sanitaria non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, come nel caso di terapie ordinarie rientranti nella competenza dello specialista.


Integra colpa professionale l’adozione di una terapia controindicata, quale l’ingessatura di un arto in presenza di ustioni, quando essa ostacoli o ritardi le cure necessarie e aggravando le conseguenze lesive.


L’accertamento del rapporto di causalità e della misura dell’efficienza causale della condotta del sanitario costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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