La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35366 - pubb. 10/05/2019
Risponde l’ortopedico che ingessa un arto ustionato ritardando le cure, senza poter invocare la speciale difficoltà della prestazione
Cassazione civile, sez. III, 03 Marzo 1995, n. 2466. Pres. Scala. Est. Di Nanni.
Responsabilità medica – Natura contrattuale
Diligenza professionale – Regole della scienza medica
Art. 2236 c.c. – Limiti applicativi
Scelta terapeutica – Trattamento controindicato – Colpa
Accertamento del nesso causale – Giudizio di merito
La responsabilità del medico per l’esercizio dell’attività sanitaria ha natura contrattuale e comporta l’obbligo di adempiere la prestazione con la diligenza tecnica qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Il medico chirurgo è tenuto a conformare la propria condotta alle regole della scienza e della pratica medica conosciute al tempo dell’intervento, adottando le soluzioni terapeutiche più adeguate al caso concreto.
La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. non opera quando la prestazione sanitaria non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, come nel caso di terapie ordinarie rientranti nella competenza dello specialista.
Integra colpa professionale l’adozione di una terapia controindicata, quale l’ingessatura di un arto in presenza di ustioni, quando essa ostacoli o ritardi le cure necessarie e aggravando le conseguenze lesive.
L’accertamento del rapporto di causalità e della misura dell’efficienza causale della condotta del sanitario costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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