Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35370 - pubb. 26/09/2019
L’avvocato non risponde della causa persa se non si prova che l’esito dipenda dalla sua negligenza e non dall’infondatezza delle ragioni del cliente
Cassazione civile, sez. II, 28 Marzo 1994, n. 3023. Pres. Anglani. Est. Paolella.
Compensi professionali forensi – Oggetto della controversia – Rito applicabile
Opposizione a decreto ingiuntivo – Mezzi di impugnazione
Responsabilità professionale dell’avvocato – Art. 2236 c.c. – Ambito di applicazione
Responsabilità professionale – Prova del nesso causale
Iniziativa del cliente – Esclusione della responsabilità del professionista
Quando la controversia relativa ai compensi dell’avvocato non riguarda soltanto la misura del compenso, ma investe anche i presupposti del diritto al compenso o include domande riconvenzionali per responsabilità professionale, il giudizio deve svolgersi con rito ordinario.
Nel caso in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali si svolga con rito ordinario, la decisione di primo grado è impugnabile esclusivamente con l’appello e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. opera solo quando la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; negli altri casi, l’avvocato risponde anche per colpa lieve ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.
La responsabilità professionale dell’avvocato non può essere affermata quando non sia possibile stabilire se l’esito sfavorevole della lite sia dipeso da una condotta negligente o imperita del difensore ovvero dall’insussistenza delle ragioni fatte valere dal cliente.
È esclusa la responsabilità dell’avvocato per le conseguenze dannose di un’iniziativa quando risulti accertato che la stessa sia stata assunta dal cliente e non dal professionista, anche se formalmente veicolata tramite atti o comunicazioni del legale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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