Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35372 - pubb. 01/03/2024
Oggetto della polizza di responsabilità civile dell’avvocato e criteri di interpretazione del contratto di assicurazione
Cassazione civile, sez. III, 03 Febbraio 2022, n. 3288. Pres. Frasca. Est. Ambrosi.
Assicurazione della responsabilità civile - Avvocato - Garanzia per la responsabilità derivante dall’esercizio della professione - Oggetto - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Assicurazione della responsabilità civile - Clausola sui danni a terzi «in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione» - Inidoneità a definire il rischio - Interpretazione complessiva - Interpretazione contro il predisponente
Una polizza può garantire la responsabilità derivante all’assicurato «nella sua qualità di esercente la libera professione di avvocato». In tal caso la garanzia è legata allo svolgimento dell’attività professionale e copre sia i fatti inerenti a tale attività sul piano contrattuale sia quelli sul piano extracontrattuale. (Nella specie, l’avvocato aveva omesso di adempiere l’obbligo informativo verso la cliente.)
Una clausola può garantire i danni cagionati involontariamente a terzi da un fatto accidentale «in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione». Poiché rinvia ad altro, non è idonea a definire il rischio assicurato. Il rischio va individuato interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, secondo buona fede e, nel dubbio, contro il predisponente (artt. 1363, 1366 e 1370 c.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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