Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35380 - pubb. 14/03/2019
L’avvocato che dubita della volontà del cliente di proseguire deve interpellarlo formalmente e nel frattempo tutelarne i diritti
Cassazione civile, sez. III, 28 Aprile 1994, n. 4044. Pres. Scala. Est. Giuliano.
Avvocato – Doveri di diligenza – Prescrizione
Responsabilità professionale – Prova del danno
Responsabilità del professionista – Onere della prova liberatoria
In caso di incertezza sulla prosecuzione dell’incarico, rientra nei doveri di diligenza dell’avvocato interpellare formalmente il cliente e, fino a revoca del mandato, compiere gli atti necessari a evitare la compromissione dei diritti di quest’ultimo, ivi compresi quelli idonei a interrompere la prescrizione.
In tema di responsabilità dell’avvocato, il cliente deve provare non solo di avere subito un danno, ma anche che esso sia stato causato dall’inadempimento professionale, dimostrando che una diversa attività del difensore avrebbe con ragionevole certezza prodotto un risultato più favorevole.
Grava sul professionista l’onere di dimostrare l’impossibilità non imputabile dell’esatta esecuzione della prestazione per andare esente da responsabilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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