Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35386 - pubb. 05/07/2019

Ginecologa e casa di cura rispondono in solido dei danni cerebrali da sofferenza perinatale per la cattiva conduzione del travaglio e l’inefficienza dell’assistenza neonatale

Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 1999, n. 4852. Pres. Grossi. Est. Segreto.


Responsabilità medica – Diligenza professionale


Art. 2236 c.c. – Limiti di applicazione


Errore medico – Condotta antecedente alla complicanza


Struttura sanitaria – Obblighi organizzativi e strumentali


Concorso di cause – Responsabilità solidale


Nesso di causalità – Regolarità causale


Liquidazione del danno biologico – Criterio equitativo


Danno morale – Risarcibilità



La responsabilità del medico va valutata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., quale diligenza qualificata del professionista, che implica scrupolosa attenzione e adeguata preparazione tecnica in relazione alla natura dell’attività esercitata.


La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. opera solo quando la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda esclusivamente la perizia, restando sempre rilevanti la negligenza e l’imprudenza.


La responsabilità del sanitario sussiste anche quando il rimprovero consista nell’aver condotto il paziente, con condotta colposa, a una situazione di complicanza finale che rende necessarie scelte tecniche particolarmente difficili.


La struttura sanitaria risponde dei danni cagionati al paziente quando l’evento sia riconducibile all’inefficienza delle attrezzature o all’inadeguatezza dell’assistenza medica e postnatale assicurata.


In presenza di più comportamenti colposi, ciascuno dotato di efficacia causale secondo il principio della regolarità causale, sussiste il concorso di cause nella produzione dell’evento dannoso e la conseguente responsabilità solidale dei soggetti coinvolti.


Ai fini della responsabilità risarcitoria, sono risarcibili anche i danni che costituiscano conseguenze indirette e mediate del fatto illecito, purché rientrino tra gli effetti normali e prevedibili secondo il criterio della regolarità causale.


La liquidazione del danno biologico deve avvenire in via equitativa, potendo il giudice avvalersi di criteri standardizzati e tabelle elaborate in altri uffici giudiziari, purché ne dia adeguata motivazione e proceda alla necessaria personalizzazione in relazione al caso concreto.


Il danno morale è risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, e la relativa liquidazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito.




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