Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35389 - pubb. 03/04/2020
Obbligo del notaio incaricato del contratto preliminare di consigliare le visure ipotecarie
Cassazione civile, sez. II, 21 Aprile 2000, n. 5232. Pres. Favara. Est. Triola.
Notaio - Contratto preliminare - Visure ipotecarie - Incarico di accertare una specifica ipoteca - Dispensa parziale
Notaio - Contratto preliminare - Richiesta di informazioni sull’esistenza di altre ipoteche - Conferimento dell’incarico di visure complete - Esclusione
Notaio - Consulenza sul contratto preliminare - Obbligo di consiglio - Opportunità delle visure ipotecarie - Informazioni chieste alla controparte - Colpa professionale
Anche ammesso che il notaio incaricato di un contratto preliminare debba eseguire le visure ipotecarie, è possibile dispensarlo in parte da tale obbligo. La dispensa parziale si può ravvisare nella richiesta di compiere uno specifico accertamento su una determinata ipoteca.
La promissaria acquirente può chiedere al notaio, al momento della stipula del preliminare, se esistano ipoteche ulteriori rispetto a quella dichiarata dal promittente venditore. Tale richiesta di informazioni non equivale a conferire al notaio l’incarico di eseguire visure complete.
Le parti che chiedono al notaio una consulenza sul contratto preliminare vogliono che il contratto sia idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. È quindi in colpa professionale, ex art. 1176 c.c., il notaio che non prospetta al promissario acquirente l’opportunità di eseguire le visure ipotecarie. (Nella specie, il notaio si era limitato a chiedere al promittente venditore e al suo avvocato se vi fossero altre ipoteche.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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