La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35434 - pubb. 07/11/2019

Per l’interruzione di gravidanza non riuscita si risarcisce solo il danno alla salute della donna e non il mero costo di mantenimento del figlio

Cassazione civile, sez. III, 08 Luglio 1994, n. 6464. Pres. Longo. Est. Lo Piano.


Interruzione volontaria della gravidanza – Obbligo di informazione


Dimissioni volontarie – Persistenza del dovere di informazione


Art. 2236 c.c. – Inapplicabilità


Mancata interruzione della gravidanza – Danno risarcibile


Danno economico – Insufficienza del solo costo di mantenimento



Rientra nei comuni doveri di diligenza del medico, e trova specifico fondamento nell’art. 14 della l. 22 maggio 1978 n. 194, l’obbligo di informare la paziente circa i possibili esiti dell’intervento di interruzione della gravidanza e la necessità di attendere l’esito degli accertamenti o di sottoporsi a controllo.


Il dovere di informazione del sanitario non viene meno per effetto delle dimissioni volontarie della paziente, ma risulta ancor più cogente quando l’esito dell’intervento non sia ancora conosciuto.


La limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. non si applica quando la responsabilità derivi dalla violazione di un comune dovere di diligenza e non dalla soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.


In caso di mancata interruzione della gravidanza per inadempimento del sanitario, il diritto al risarcimento può essere riconosciuto solo ove sia provato un pericolo o un danno effettivo alla salute della donna e non per il solo fatto di aver dovuto sostenere anticipatamente gli oneri economici conseguenti alla nascita del figlio.


Non è configurabile un danno risarcibile per il solo costo del mantenimento e dell’educazione del figlio, se non sia accertato che tale situazione abbia inciso o sia idonea a incidere negativamente sulla salute fisica o psichica della madre. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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