Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35491 - pubb. 18/06/2019

È in colpa grave il medico che somministra penicillina per via endorachidea a una bambina prima dell’esito delle analisi e senza alcuna urgenza

Cassazione civile, sez. III, 20 Novembre 1998, n. 11743. Pres. Vittoria. Est. Boffa Tarlatta.


Responsabilità sanitaria – Art. 2236 c.c.


Colpa grave del medico – Somministrazione di farmaco


Nesso causale – Causalità adeguata



La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. si applica solo ai casi che comportino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, restando il sanitario responsabile anche per colpa grave.


Integra colpa grave del sanitario la somministrazione di un farmaco per via endorachidea prima dell’esito degli accertamenti diagnostici, in assenza di una situazione di urgenza e in contrasto con le regole di prudenza e perizia.


Il nesso causale tra condotta del sanitario ed evento dannoso può essere accertato sulla base del criterio della causalità adeguata, individuando nella condotta colposa il fattore scatenante dell’evento, anche in presenza di possibili concause prive di autonoma efficienza causale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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