Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3574 - pubb. 28/03/2011

Concordato fallimentare, impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato, cumulo dei mezzi e sospensione del giudizio di omologazione

Tribunale Pordenone, 18 Marzo 2011. Est. Petrucco Toffolo.


Concordato fallimentare - Selezione di plurime proposte - Opposizione all'omologazione - Legittimazione del soggetto escluso - Interesse - Sussistenza.

Concordato fallimentare - Selezione di plurime proposte - Reclamo ex art. 26 l.fall. del soggetto escluso - Oggetto - Proposizione di opposizione fondata su identici vizi - Inammissibilità - Nuova disciplina del concordato fallimentare - Reti di distribuzione delle competenze tra gli organi della procedura - Natura negoziale dell'istituto - Ridefinizione dei controlli del tribunale.

Concordato fallimentare - Reclamo di provvedimenti del giudice delegato - Rigetto - Proposizione di ricorso per cassazione - Sospensione necessaria del giudizio di omologazione - Esclusione.

Concordato fallimentare - Contenuto della proposta - Trasferimento all'assuntore delle attività della massa - Passaggio in giudicato dell'omologazione - Efficacia della proposta ex art. 131, legge fall..



Deve riconoscersi la legittimazione ad opporsi all’omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice, poiché essa, nel lamentare l’illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, lamenta che, illegittimamente, sia prevalsa altra proposta rispetto alla propria; in altri termini, tale società agisce a tutela dell’interesse alla regolarità del procedimento che, in thesi, ove rispettata, avrebbe condotto ad un diverso esito dell’iter, potenzialmente favorevole all’opponente. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Qualora la società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte, senza risultarne vincitrice, abbia proposto reclamo ex art. 26 l.fall. lamentando l’illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, è inammissibile l’opposizione all’omologa incentrata sui medesimi vizi. L’orientamento della Cassazione, in forza del quale le condizioni di ammissibilità della proposta resterebbero sempre riesaminabili in sede di omologazione, non può accogliersi nel contesto della nuova disciplina del concordato fallimentare, che ha determinato una redistribuzione delle competenza tra gli organi della procedura nel contesto di un’accentuata negozialità dell’istituto, nonché una ridefinizione dell’oggetto dei controlli del tribunale e dello stesso giudizio di omologazione. Ne segue che le eventuali illegittimità degli atti in cui si snoda l’iter concordatario debbono essere fatte valere con il rimedio tipico del reclamo, in cui tali doglianze trovano la loro sede naturale ed unica di espressione, senza possibilità che le stesse siano proposte per la prima volta con opposizione all’omologazione (ostandovi la definitività dell’atto e la sanatoria conseguente al mancato reclamo) o che sia in tale sede riproposta (ostandovi il principio del ne bis in idem). (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Se avverso il provvedimento del tribunale, che ha rigettato il reclamo con cui si era interinalmente dedotta una illegittimità di un provvedimento del giudice delegato assunto nell’iter concordatario, viene proposto ricorso per cassazione, non si impone la sospensione necessaria del giudizio di omologazione ex art. 295 c.p.c., sia perché non sussiste tra i diversi giudizi un rapporto di pregiudizialità sostanziale, tale da rendere necessaria una sospensione onde prevenire il rischio di un conflitto di giudicati; sia perché tra gli oggetti dei due giudizi sussiste un’inevitabile distinzione, tale che l’uno non influisce sull’esito dell’altro se non indirettamente. Nell’art. 26 l.fall., d’altronde, il legislatore ha compiuto una scelta netta in senso contrario all’effetto sospensivo del reclamo, chiaramente volta a favorire la celerità del procedimento e a rendere inefficaci iniziative strumentali di eventuali contro interessati al buon esito dello stesso, con accettazione del rischio che il successivo accoglimento del reclamo renda più complessa la gestione degli effetti di tale sopravvenienza sul piano giuridico e materiale. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Le attività e le azioni di pertinenza della massa si trasferiranno all’assuntore del concordato al momento del passaggio in giudicato dell’omologazione, anche a prescindere dal non inequivoco tenore del disposto dell’art. 131 l.fall. con riguardo al momento di efficacia della proposta, allorché sia la proposta stessa a condizionare la propria efficacia alla definitività dell’omologa. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 129 l. fall.

Massimario, art. 131 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale