Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO III
    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
    CAPO VII
    CESSAZIONE DELLA PROCEDURA 
    SEZIONE I
    CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO 
Art. 70
Conversione al termine della procedura
1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66;
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.



