Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici

Sottosezione III
Cessione a una società veicolo per la gestione di attività

Art. 45
Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività

1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della societa' veicolo medesima. Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.

2. La Banca d'Italia approva, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):

a) l'atto costitutivo e lo statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio;

b) la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa', l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.