Notaio – Annotazione del fondo patrimoniale – Obbligo legale
Obbligazione del notaio – Natura di mezzi
Estensione degli obblighi professionali – Fonte contrattuale
Responsabilità professionale – Presupposti del danno
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L’obbligo del notaio in materia di fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 34-bis disp. att. c.c., consiste nel richiedere all’ufficiale dello stato civile l’annotazione dell’atto a margine dell’atto di matrimonio, senza estendersi al controllo sull’effettiva e tempestiva esecuzione dell’annotazione da parte della pubblica amministrazione.
L’obbligazione del notaio relativa alla richiesta di annotazione del fondo patrimoniale ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista rispondere delle negligenze dell’amministrazione comunale.
Un obbligo del notaio di vigilare sull’operato della pubblica amministrazione o di garantire il risultato dell’annotazione può sorgere solo da uno specifico mandato contrattuale distinto e non può essere desunto in via interpretativa dalla legge.
La responsabilità risarcitoria del notaio per mancata opponibilità del fondo patrimoniale presuppone la prova che, ove l’annotazione fosse stata tempestivamente eseguita, il fondo sarebbe stato opponibile al creditore procedente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 01 Settembre 2023, n. 25567. Segue...