CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 34-bis

TESTO A FRONTE

I. Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

II. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice.


GIURISPRUDENZA

Notaio – Annotazione del fondo patrimoniale – Obbligo legale


Obbligazione del notaio – Natura di mezzi


Estensione degli obblighi professionali – Fonte contrattuale


Responsabilità professionale – Presupposti del danno

.

L’obbligo del notaio in materia di fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 34-bis disp. att. c.c., consiste nel richiedere all’ufficiale dello stato civile l’annotazione dell’atto a margine dell’atto di matrimonio, senza estendersi al controllo sull’effettiva e tempestiva esecuzione dell’annotazione da parte della pubblica amministrazione.


L’obbligazione del notaio relativa alla richiesta di annotazione del fondo patrimoniale ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista rispondere delle negligenze dell’amministrazione comunale.


Un obbligo del notaio di vigilare sull’operato della pubblica amministrazione o di garantire il risultato dell’annotazione può sorgere solo da uno specifico mandato contrattuale distinto e non può essere desunto in via interpretativa dalla legge.


La responsabilità risarcitoria del notaio per mancata opponibilità del fondo patrimoniale presuppone la prova che, ove l’annotazione fosse stata tempestivamente eseguita, il fondo sarebbe stato opponibile al creditore procedente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Cassazione civile, sez. III, 01 Settembre 2023, n. 25567.