CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 35

TESTO A FRONTE

I. Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni. (1)

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(1) Articolo sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall' art. 96, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo sostituito recitava «I. Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore. II. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni».