Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III
Disciplina dei procedimenti

Art. 363

Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.

2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.



Relazione illustrativa
La norma, per rendere più agevole l’istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, prevede le modalità di rilascio, da stabilirsi con provvedimento degli enti certificatori, su richiesta del debitore o del tribunale, della certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per premi assicurativi da parte dell’INPS e dell’INAIL. Il testo integrale della Relazione illustrativa