Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 4
Rinvio a leggi speciali

I. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

II. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 4
Rinvio a leggi speciali (1)



(abrogato)

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(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica  entrata in vigore il 16 luglio 2006.