Codice della Mediazione


Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 6

Durata
TESTO A FRONTE

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (1).

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale (2) (3).

________________

(1) Comma modificato dall'articolo 84, comma 1, lettera f) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo decreto.
(2) Comma sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo decreto.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 aveva dichiarato, riguardo il precedente testo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente comma, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,».

GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM