Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
PARAGRAFO 1
Dell'intervento di terzi
Art. 271
Costituzione del terzo chiamato (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo (2).
(1) La Corte costituzionale, con la sentenza 23 luglio 1997 n. 260 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo «nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, c.p.c.».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera aa) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito le parole «ai sensi del terzo comma dell'articolo 269» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo».