Codice di Diritto Societario
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 2
Degli amministratori
Art. 2394-bis
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
I. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali (1)
Art. 2394-bis
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
I. In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. (2)
(1) L’art. 9, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha soppresso la rubrica del paragrafo §2 «Degli amministratori».
(2) L’art. 9, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha sostituito le parole: «di fallimento» con le seguenti: «di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,»; ha sostituito le parole: «al curatore del fallimento» con le seguenti: «al curatore, al liquidatore giudiziale», ed ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.», con effetto dal 29 aprile 2026.



