Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 3
Del collegio sindacale

Art. 2403-bis
Poteri del collegio sindacale

I. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

II. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

III. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

IV. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

V. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 2
Del sistema con collegio sindacale
(1)


Art. 2403-bis
Poteri del collegio sindacale (2)

I. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

II. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies.

III. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

____________________
(1) L’art. 9, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha soppresso la rubrica del paragrafo §2 «Degli amministratori», e l'art. 9, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha inserito l'attuale rubrica «Del sistema con collegio sindacale». Infine, l'art. 9, comma 1, lettera v) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha soppresso la rubrica del paragrafo §3 «Del collegio sindacale».
(2) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, con effetto dal 29 aprile 2026.
L'articolo sostituito recitava:
«I. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
II. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
III. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
IV. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
V. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.»