Codice di Diritto Societario
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 3
Del collegio sindacale
Art. 2406
Omissioni degli amministratori
I. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
II. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 2
Del sistema con collegio sindacale (1)
Art. 2406
Omissioni degli amministratori
I. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
II. [...] (2)
(1) L’art. 9, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha soppresso la rubrica del paragrafo §2 «Degli amministratori», e l'art. 9, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha inserito l'attuale rubrica «Del sistema con collegio sindacale». Infine, l'art. 9, comma 1, lettera v) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha soppresso la rubrica del paragrafo §3 «Del collegio sindacale».
(2) Comma abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, con effetto dal 29 aprile 2026.
Il comma abrogato recitava:
«II. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.»



