Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28141 - pubb. 03/11/2022

Nullità del contratto di cessione del credito per difetto del requisito di cui all’art. 2, comma 2, n. 2, del d.m. 53/2015

Tribunale Verona, 30 Novembre 2021. Est. Attanasio.


Cessione di crediti – Nullità



In tema di nullità di un atto di cessione crediti eccepita in un giudizio di opposizione a precetto, ritenuta la legittimazione del debitore ceduto ad eccepire la nullità del contratto di cessione, nonché la riconducibilità della cessione – sebbene qualificata nell’atto come cessione ex art. 1260 c.c. – all’ambito di applicazione dell’art. 106 Tub, nel caso di specie, la sentenza ha accertato la nullità del contratto di cessione del credito per difetto del requisito di cui all’art. 2, comma 2, n. 2, del d.m. 53/2015, ritenendo la convenuta opposta onerata della relativa prova sia ex art. 2967 c.c. che in forza del principio di vicinanza della prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).





Testo Integrale