Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7219 - pubb. 23/05/2012

Profili processuali e risarcitori in tema di ritardo del vettore aereo e di smarrimento dei bagagli

Giudice di Pace Monza, 28 Marzo 2012. Est. Angela Epifani.


Giurisdizione – Competenza – Convenzione di Montreal del 1999 – Termine ‘Tribunale’ – Interpretazione.

Responsabilità contrattuale – Ritardo del volo di linea – Competenza – Criteri di individuazione.

Responsabilità contrattuale – Smarrimento di bagagli – Imputabilità – Mancata chiamata in causa della società responsabile – Responsabilità diretta.

Responsabilità contrattuale – Smarrimento di bagagli – Imputabilità – Viaggiatore – Esclusività del rapporto con il vettore aereo – Diritto di regresso.

Responsabilità contrattuale – Ritardo del volo di linea – Circostanze eccezionali – Attività del vettore aereo – Problema al vano bagagli – inidoneità.



In considerazione del fatto che l’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 si limita a definire la c.d. competenza giurisdizionale tra i vari fori alternativi, con il termine “Tribunale” contenuto nella stessa norma si intende l’Autorità giudiziaria del paese aderente alla convenzione, senza influenza alcuna sulle regole di competenza giurisdizionale peculiari dei singoli ordinamenti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In materia di risarcimento danni derivanti da ritardo di un volo di linea, il giudice territorialmente competente va individuato, a norma e per gli effetti dell’art.63 del codice del consumatore, nel luogo in cui costui sia residente o domiciliato, dovendosi al contrario ritenere vessatoria la previsione di una diversa sede del foro competente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Sebbene non sia possibile, in astratto, attribuire al vettore aereo la responsabilità dello smarrimento dei bagagli (i quali sono affidati per legge alle società che si occupano della loro movimentazione, carico e scarico)la mancata chiamata in causa, ad opera della compagnia aerea convenuta, della società a cui è imputabile il ritardo, è fonte di responsabilità diretta nei confronti del danneggiato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’asserita responsabilità del terzo, sostenuta da una compagnia aerea per il ritardo nella consegna dei bagagli, non può essere fatta valere nei confronti del danneggiato viaggiatore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia intrattenuto rapporti contrattuali esclusivamente con la compagnia aerea medesima, alla quale l’art. 13 Regolamento CE n. 261/2004, peraltro, consente di esercitare il diritto di regresso nei confronti del terzo ritenuto responsabile. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) 

Il problema tecnico relativo alla chiusura del vano bagagli non rientra tra le circostanze eccezionali citate dall’art. 5 del Regolamento CE n. 261/2004 che si ripercuotono sull’attività del vettore aereo operativo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Lamiranda


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