Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22204 - pubb. 01/08/2019

Il concordato con continuità non comporta garanzie di pagamento del ceto creditorio

Appello Firenze, 04 Aprile 2019. Est. Isabella Mariani.


Concordato preventivo – Concordato cd. misto – Natura di concordato con garanzia – Dipendente dalla causa prevalente – Affermazione
Previsione di continuità aziendale e liquidazione – Natura di concordato con garanzia – Esclusione



Almeno per il regime previgente al 2015, il concordato con cessione dei beni era ontologicamente incompatibile con la previsione di un obbligo di pagamento in una determinata percentuale. Di contro, il concordato con garanzia di pagamento prevede l'obbligo assunto dal debitore del pagamento di una specifica percentuale. Quanto al concordato misto, per la individuazione della normativa applicabile valutata la causa prevalente se di cessione o di continuità.

Nel concordato con continuità l'indicazione di una percentuale di soddisfazione garantita non è prevista in alcun dato testuale, dovendosi anzi rinvenire nell'ultimo comma dell'articolo 186-bis un dato interpretativo contrario. L'indicazione delle percentuali di soddisfazione contenuta nella proposta per classi è un dato di valutazione ex ante che consente la verifica della proposta e del piano e non implica la promessa di una soddisfazione certa.

[Nel caso di specie, la società aveva chiesto la declaratoria di intervenuta esecuzione del concordato preventivo sul presupposto dell'integrale adempimento, essendo state raggiunte le percentuali previste, derivandone l'interruzione dell'attività di liquidazione dei beni immobili ceduti. Il tribunale ha invece ritenuto la procedura diversa da un concordato con garanzia, ritenendo quindi che il piano non fosse stato integralmente eseguito in assenza della liquidazione degli immobili ceduti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Giustino Di Cecco


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