Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33460 - pubb. 26/07/2025
Gratuito patrocinio: accoglimento dell'opposizione avverso la revoca dell'ammissione e liquidazione del compenso al difensore
Cassazione civile, sez. II, 27 Maggio 2025, n. 14177. Pres. Falaschi. Est. Besso Marcheis.
Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Accoglimento dell'opposizione - Liquidazione del compenso al difensore - Esclusione - Fondamento
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R. (massima ufficiale)
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