Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33720 - pubb. 23/10/2025

Omessa restituzione dell'immobile da parte del conduttore dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore

Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2025, n. 11827. Pres. Frasca. Est. Simone.


IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza



Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione. (massima ufficiale)




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