Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33912 - pubb. 25/11/2025

Fondo di garanzia – Escussione post 25 marzo 2015 e applicazione dell’art. 8-bis, comma 3, D.L. 3/2015

Cassazione civile, sez. I, 26 Ottobre 2025, n. 28356. Pres. Terrusi. Est. Abete.


Fondo di garanzia per le PMI – Escussione – Credito del gestore – Privilegio generale mobiliare


Fondo di garanzia – Escussione post 25 marzo 2015 – Applicazione dell’art. 8-bis, comma 3, D.L. 3/2015


Privilegio – Natura sostanziale – Applicazione temporale


Credito per aggio di riscossione – Notifica post-fallimentare – Natura non concorsuale


Privilegio del Fondo di garanzia – Finalità pubblicistica e unità funzionale delle misure agevolative



Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 per i crediti dello Stato relativi alla restituzione di finanziamenti pubblici si applica anche ai crediti del gestore del Fondo di garanzia sorti per effetto dell’escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, in quanto la finalità pubblicistica dell’intervento permane anche nella fase di regresso.


Il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 8-bis, comma 3, D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015, spetta ai crediti del gestore del Fondo di garanzia sorti per effetto della liquidazione della perdita e del pagamento al creditore garantito successivamente al 25 marzo 2015, data di entrata in vigore della norma, anche se il finanziamento garantito è anteriore.


Il privilegio, incidendo sulla qualità sostanziale del credito, non è applicabile come ius superveniens a rapporti già sorti; esso compete solo per i crediti sorti nello stesso giorno o dopo l’entrata in vigore della norma che lo prevede.


Il credito dell’agente della riscossione per aggio e spese di notifica ha natura concorsuale solo se la cartella è stata notificata prima della dichiarazione di fallimento; in caso contrario, il credito non partecipa al concorso per difetto di anteriorità e di completamento della fattispecie costitutiva.


Le disposizioni del D.Lgs. 123/1998 e dell’art. 8-bis D.L. 3/2015 devono essere interpretate estensivamente in ragione della finalità pubblicistica di sostegno alle imprese, che giustifica l’estensione del privilegio ai crediti derivanti da garanzie pubbliche e non solo da erogazioni dirette di finanziamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale