Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33949 - pubb. 29/11/2025
Società di comodo, stato di crisi, prova contraria e disapplicazione della disciplina antielusiva
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 Ottobre 2025, n. 28313. Pres. Perrino. Est. Leuzzi.
Società di comodo – Stato di crisi – Prova contraria – Disapplicazione della disciplina antielusiva
Società di comodo – Stato di crisi – Valutazione del giudice di merito – Limiti del sindacato di legittimità
IVA – Detrazione – Inerenza delle consulenze infragruppo – Società holding
La presunzione legale relativa di non operatività prevista dall’art. 30 L. 724/1994 può essere superata mediante la dimostrazione di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi legali. La situazione di crisi economica effettiva, attestata da un piano di risanamento ex art. 67 l.fall. e sfociata nel concordato preventivo, costituisce circostanza idonea a escludere l’applicazione della disciplina antielusiva.
È inammissibile la censura di legittimità che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla sussistenza di una crisi economica rilevante ai fini della disapplicazione dell’art. 30 L. 724/1994, poiché tale valutazione appartiene al merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
In tema di IVA, la consulenza prestata da una società del gruppo, volta alla valutazione e dismissione di partecipazioni e beni aziendali, è inerente all’attività economica della controllante se contribuisce alla gestione o alla ristrutturazione complessiva del gruppo. Il diritto di detrazione sussiste anche in assenza di un nesso diretto con specifiche operazioni a valle, quando i relativi costi costituiscono spese generali funzionali all’attività economica complessiva del soggetto passivo (CGUE, cause C-42/19 e C-726/23). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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