Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34277 - pubb. 13/02/2026
Diritto dei creditori di ottenere il pagamento del canone di locazione nel caso di immobile locato dal debitore dopo il pignoramento
Cassazione civile, sez. III, 22 Luglio 2025, n. 20696. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE - Immobile locato - Pignoramento dell’immobile - Diritto dei creditori, a mezzo del custode, di ottenere il pagamento del canone di locazione - Legittimazione del locatore ad esperire l’azione di arricchimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
Nel caso di immobile locato dal debitore in un momento successivo al pignoramento del bene, sussiste il diritto dei creditori procedenti e intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato, diritto che comporta la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennità di occupazione dovuti per l'immobile pignorato e l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore; conseguentemente difetta, altresì, un ingiustificato arricchimento dell'occupante e un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del conduttore-sublocatore di bene immobile, richiesto con riferimento ad una porzione indivisa dello stesso cespite immobiliare). (massima ufficiale)
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