Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35111 - pubb. 11/09/2026
La nozione di prima udienza ai fini della decadenza prevista dall'art. 40, comma 10, CCII
Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2026, n. 19789. Pres. Ferro. Est. Zuliani.
CONCORDATO PREVENTIVO - Art. 40, comma 10, CCII - Termine di presentazione della domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi - Prima udienza - Nozione - Individuazione
In tema di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il termine di presentazione della relativa domanda, che l'art. 40, comma 10, del d.lgs. n. 14 del 2019 individua a pena di decadenza nella "prima udienza", va inteso, anche nel testo previgente rispetto alle modificazioni introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, con riferimento all'udienza regolarmente fissata ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019, anche se a tale udienza il giudice si è limitato a disporre un rinvio. (massima ufficiale)
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