La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35450 - pubb. 26/02/2019
Il consenso informato è una prestazione autonoma e spetta al medico provare di aver informato compiutamente il paziente
Cassazione civile, sez. III, 21 Aprile 2016, n. 8035. Pres. Vivaldi. Est. Scarano.
Consenso informato – Autonomia della prestazione
Consenso informato – Contenuto dell’obbligo informativo
Onere della prova – Consenso informato
Responsabilità medica – Diligenza qualificata e organizzazione dei mezzi
Cartella clinica – Rilievo probatorio
L’acquisizione del consenso informato costituisce prestazione autonoma e distinta rispetto all’esecuzione dell’intervento medico, rilevante ai fini della responsabilità risarcitoria indipendentemente dalla correttezza tecnica della prestazione sanitaria.
L’obbligo di informazione del medico riguarda la natura dell’intervento, i rischi prevedibili, le possibili conseguenze negative, l’eventuale inutilità del trattamento e le alternative terapeutiche, al fine di consentire una scelta libera e consapevole del paziente.
A fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente, incombe sul medico l’onere di provare di avere fornito un’informazione completa ed effettiva e di avere acquisito un valido consenso informato.
Il medico è tenuto a una diligenza qualificata, comprensiva dell’impiego di mezzi tecnici adeguati e della verifica dell’organizzazione necessaria a garantire la sicurezza dell’intervento, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi prevedibili.
La difettosa tenuta della cartella clinica non esclude la responsabilità del medico, ma consente il ricorso a presunzioni, in applicazione del principio della vicinanza alla prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale





