La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35492 - pubb. 18/09/2020

Responsabilità sanitaria: poteri del giudice rispetto alla c.t.u., concausa naturale e personalizzazione del danno non patrimoniale

Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 2018, n. 11754. Pres. Vivaldi. Est. Vincenti.


Responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Giudizio sulla colpa e sul nesso causale - Spettanza al giudice - Conclusioni giuridiche del c.t.u. - Possibilità di disattenderle


Responsabilità civile - Nesso causale - Concausa naturale non imputabile - Riduzione proporzionale del risarcimento - Esclusione


Responsabilità sanitaria - Lesioni personali - Illecito monoffensivo - Danno-evento e danno-conseguenza - Unitarietà del danno non patrimoniale


Danno non patrimoniale - Lesione dell’integrità psico-fisica - Tabelle di Milano - Sofferenza morale inclusa nel punto base - Personalizzazione - Circostanze peculiari


Danno non patrimoniale - Tabelle di Milano - Vizi denunciabili in cassazione - Art. 1226 c.c. - Fatto specializzante - Misura della personalizzazione



In tema di responsabilità sanitaria, il giudizio in iure sulla colpa dei medici e della struttura spetta al giudice e non al consulente tecnico. Il giudice può quindi, sulla base degli elementi di fatto raccolti, ravvisare nesso causale e colpa professionale disattendendo le conclusioni giuridiche del c.t.u. che reputi erronee. (Nella specie, mancata corretta diagnosi per esame obiettivo e anamnesi superficiali.)


Se i fattori naturali non possono determinare l’evento senza l’apporto umano, l’autore del comportamento imputabile risponde per intero delle conseguenze, senza riduzione proporzionale. La comparazione eziologica è infatti ammessa solo tra più condotte umane colpevoli, e non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile. (Nella specie, era stato invocato il concorso ex art. 1227 c.c. per una patologia preesistente.)


La condotta colposa del sanitario che cagioni lesioni personali integra un illecito monoffensivo, lesivo del solo diritto alla salute. I pregiudizi alla vita sociale, lavorativa, sessuale e affettiva rilevano quindi come danni-conseguenza, da risarcire unitariamente e senza duplicazioni nel danno non patrimoniale, e non come lesione di ulteriori diritti fondamentali, che confonderebbe il danno-evento con l’area dell’obbligazione risarcitoria.


Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psico-fisica secondo le tabelle milanesi del 2011, che includono nel punto base la sofferenza morale, la personalizzazione richiede specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso, che eccedano le conseguenze ordinarie già considerate dai barèmes medico-legali. Il giudice deve motivarle espressamente. (Nella specie, aumento del 25% su un massimo del 29%.)


L’omessa o erronea applicazione del parametro tabellare milanese è denunciabile in cassazione come violazione dell’art. 1226 c.c. L’omesso esame del fatto specializzante che giustifichi lo scostamento dalle tabelle o il loro abbandono è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La misura della personalizzazione è invece un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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