La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35510 - pubb. 31/03/2020

Danno da nascita indesiderata: esclusione del diritto a non nascere, tutela del padre e limiti dell’art. 2236 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 29 Luglio 2004, n. 14488. Pres. Vittoria. Est. Segreto.


Responsabilità sanitaria - Contratto tra gestante e ginecologo - Contratto con effetti protettivi a favore del nascituro - Danno da condotta anteriore alla nascita - Azione contrattuale del nato


Interruzione volontaria della gravidanza - Legge n. 194 del 1978 - Presupposti - Pericolo per la salute della gestante - Malformazioni del feto - Aborto eugenetico - Esclusione


Responsabilità sanitaria - Omessa informazione alla gestante - Nascita con patologie congenite non imputabili al medico - Danno da vita ingiusta - Diritto a non nascere - Insussistenza


Responsabilità sanitaria - Omessa diagnosi e informazione sulle condizioni del feto - Padre - Soggetto protetto dal contratto - Risarcimento dei danni immediati e diretti


Responsabilità sanitaria - Mancata interruzione della gravidanza - Onere della prova - Presupposti legali e volontà della gestante - Regolarità causale - Elementi presuntivi


Responsabilità sanitaria - Mancata interruzione della gravidanza - Danno risarcibile - Limitazione al danno alla salute della gestante - Esclusione - Danno biologico e patrimoniale


Responsabilità sanitaria - Art. 2236 c.c. - Limitazione ai casi di dolo o colpa grave - Ambito - Perizia - Negligenza e imprudenza - Diligenza del debitore qualificato



Il contratto tra la gestante e il medico ostetrico-ginecologo è un contratto con effetti protettivi a favore del nascituro. Questi, acquistata con la nascita la capacità giuridica, può quindi agire per responsabilità contrattuale se sussiste un nesso causale tra un comportamento colposo del sanitario anteriore alla nascita e il danno subito.


L’interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della legge n. 194 del 1978 è consentita solo per evitare un pericolo serio o grave per la salute o la vita della gestante, alla quale esclusivamente compete. Le malformazioni del feto rilevano solo in quanto possano cagionare tale pericolo, e non in sé considerate.


Il nato con malformazioni o patologie congenite non imputabili al medico non può chiedere il risarcimento del danno da «vita ingiusta» per l’omessa informazione alla gestante che le abbia impedito di interrompere la gravidanza. L’ordinamento non riconosce infatti un diritto a non nascere se non sani, né l’aborto eugenetico. (Nella specie, talassemia major.)


Il padre rientra tra i soggetti protetti dal contratto tra la gestante e il ginecologo. L’inadempimento del medico all’obbligo di diagnosi e informazione sulle condizioni del feto espone quindi il medico al risarcimento dei danni immediati e diretti subiti anche dal padre, benché questi non abbia titolo a decidere l’interruzione della gravidanza.


Il risarcimento del danno da mancata interruzione della gravidanza per omessa informazione richiede la prova dei presupposti legali per l’esercizio del diritto e della volontà della gestante di esercitarlo. Il giudice può tuttavia ritenere, secondo regolarità causale, che la gestante informata di gravi malformazioni avrebbe interrotto la gravidanza, desumendone la volontà anche da fattori ambientali, culturali e personali.


Il danno risarcibile per l’inadempimento del sanitario che abbia impedito l’interruzione della gravidanza non è limitato alla salute della gestante. Il pericolo per la salute delimita infatti il diritto di abortire, non la responsabilità contrattuale del medico. Vi rientrano il danno biologico in ogni sua forma e il danno economico che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
La limitazione della responsabilità del medico ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. riguarda la sola perizia, nei casi che trascendono la preparazione media, e non la negligenza o l’imprudenza. (Nella specie, ginecologo che si era affidato alla dichiarazione del coniuge della gestante talassemica, senza chiederne il referto.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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