Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35527 - pubb. 22/05/2019

Per il danno visivo del neonato prematuro tenuto in incubatrice il nesso causale si accerta col più probabile che non, anche se la patologia ha più cause

Cassazione civile, sez. III, 09 Ottobre 2012, n. 17143. Pres. Massera. Est. Scarano.


Responsabilità sanitaria – Natura contrattuale


Diligenza professionale del medico – Art. 1176, comma 2, c.c.


Onere della prova – Ripartizione


Presunzione di colpa – Vicinanza alla prova


Nesso di causalità civile – Criterio applicabile


Concorso di cause – Valutazione complessiva



In caso di attività svolta da medico strutturato, dipendente di struttura sanitaria pubblica o privata, la responsabilità del sanitario e della struttura ha natura contrattuale ed è regolata dagli artt. 1218 ss. c.c.


Il medico è tenuto a una diligenza professionale qualificata, commisurata alla specifica attività esercitata, al grado di specializzazione e alle condizioni organizzative e tecniche della struttura sanitaria.


Il paziente deve provare il contratto e allegare l’inesatto adempimento o la difformità della prestazione rispetto al modello diligente, mentre incombe sul medico e sulla struttura dimostrare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’esito dannoso.


Nelle obbligazioni professionali sanitarie, una volta allegata l’inesattezza della prestazione, la colpa del debitore si presume, in applicazione del principio della vicinanza alla prova, gravando su quest’ultimo l’onere della prova liberatoria.


In materia civile, il nesso di causalità deve essere accertato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, e non secondo il criterio penalistico della certezza oltre il ragionevole dubbio.


La presenza di una pluralità di possibili concause non esclude di per sé il nesso causale, dovendo il giudice procedere a una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze probatorie del caso concreto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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