Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35569 - pubb. 27/06/2019
Medico e ospedale rispondono della perdita del rene dopo l’isterectomia se il nesso causale emerge in via presuntiva dalla successione dei fatti e manca la prova liberatoria
Cassazione civile, sez. III, 22 Novembre 2012, n. 20586. Pres. Petti. Est. Uccella.
Responsabilità sanitaria – Natura contrattuale
Onere della prova – Riparto
Nesso causale – Prova presuntiva e probabilità scientifica
Incertezza causale – Rilevanza
Art. 2236 c.c. – Presupposti
Complessità dell’intervento – Accertamento di merito
Prova liberatoria – Art. 1218 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, l’azione risarcitoria proposta nei confronti del medico e della struttura ospedaliera integra responsabilità contrattuale.
Nella responsabilità contrattuale sanitaria il paziente deve provare la fonte negoziale o legale del diritto e allegare l’inadempimento, mentre incombe sul debitore la prova del puntuale adempimento o della non imputabilità dell’evento dannoso.
Il nesso di causalità tra intervento chirurgico e danno può essere accertato anche sul piano presuntivo e sulla base di una seria probabilità scientifica, desunta dalla consequenzialità cronologica dei fatti, dalla compatibilità logica delle risultanze tecniche e dall’assenza di cause alternative provate.
Non ricorre incertezza causale idonea a escludere la responsabilità quando il giudice, sulla base della CTU e delle altre risultanze istruttorie, accerti la stretta correlazione tra intervento e insorgenza della patologia.
La limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. si applica soltanto quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la cui sussistenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
La valutazione circa la complessità o routinarietà dell’intervento chirurgico è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
In materia di responsabilità contrattuale sanitaria, grava sul debitore la prova liberatoria dell’esatto adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento, non essendo sufficiente la mera contestazione della domanda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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